ITALIA OGGI
Dir. Resp. Pierluigi Magnaschi
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Edizione del 02/07/2025
Estratto da pag. 36
Mutare l’uso dell’edificio? Col permesso di costruire Necessario il permesso di costruire per i mutamenti di destinazione d’uso, urbanisticamente rilevanti, non disciplinati dal decreto Salva Casa, tra cui quelli riguardanti interi edifici. È quanto indicato dallo Studio del Consiglio nazionale del notariato (CNN) n. 39-2025/P, che analizza la disciplina del mutamento di destinazione di uso a seguito delle novità apportate dal dl 69/2024. Lo studio si sofferma sulla distinzione tra cambio di destinazione d’uso urbanisticamente “rilevante” o “verticale” e cambio urbanisticamente “irrilevante” o “orizzontale”. Il primo ricorre quando segna il passaggio da una all’altra di cinque categorie funzionali: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. Al contrario il cambio è “irrilevante” quando il mutamento di destinazione d’uso avviene all’interno della medesima categoria funzionale. Un capitolo è dedicato ai mutamenti di destinazione d’uso “urbanisticamente rilevanti”, ma non espressamente disciplinati dal decreto Salva Casa. Si tratta di tutti i seguenti mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, con il passaggio a diversa categoria funzionale: riguardanti interi edifici (in ogni caso); anche di singole unità immobiliari al di fuori delle zone urbanistiche A, B e C; anche di singole unità immobiliari in zone A, B o C, con passaggio a/da categoria funzionale d) (rurale); riguardanti unità immobiliari qualificate come "pertinenze", con passaggio ad altra categoria funzionale (quale l’abitazione). Nel silenzio del dl i notai prendono posizione a proposito del titolo edilizio necessario in questi casi: il cambio di destinazione d’uso, anche senza opere, tra diverse categorie funzionali al di fuori dei limiti di zone urbanistiche e categorie funzionali, è da assoggettare al permesso di costruire. Ciò perché, spiega il parere del Cnn, il passaggio da una categoria funzionale all’altra determina una modifica dell’assetto urbanistico del territorio. In questo quadro, lo studio sottolinea, infine, l’inammissibilità del mutamento di destinazione d’uso di un immobile, qualora non sia conforme alle destinazioni astrattamente possibili in una certa zona secondo gli strumenti urbanistici, ma sia totalmente difforme da quelle ammesse. Tramite un globale mutamento della destinazione d’uso dei volumi appartenenti a un complesso edificato si conferisce all’area interessata diverso assetto territoriale: si rischia una lottizzazione abusiva funzionale. Antonio Ciccia Messina _____© Riproduzione riservata______ n ---End text--- Author: Antonio Ciccia Messina Heading: Highlight: Image: -tit_org- Mutare l’uso dell’edificio? Col permesso di costruire -sec_org-