SOLE 24 ORE
Dir. Resp. Fabio Tamburini
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Edizione del 01/07/2025
Estratto da pag. 46
Norme & tributi - Composizione negoziata, la vendita dell`immobile non è cessione d`azienda
Composizione negoziata, la vendita dell’immobile non è cessione d’azienda Il Tribunale di Napoli nega l’equivalenza con la vendita dell’attività L’autorizzazione Vendere un immobile nell’ambito della composizione negoziata non è come cedere l’azienda, anche se l’immobile è strumentale rispetto all’attività aziendale. Lo ha affermato recentemente il Tribunale di Napoli (ordinanza 6 maggio 2025), ritenendo che l’autorizzazione ex articolo 22, comma 1, lettera d, del Codice della crisi d’impresa – che consente di perfezionare la cessione dell’azienda o di uno dei suoi rami in deroga all’articolo 2560, comma 2, del Codice della crisi d’impresa (sul punto, si veda «Il Sole 24 Ore» del 10 giugno 2025) – non può trovare applicazione in caso di vendita di un bene immobile. Nella specie, il giudice partenopeo si è pronunciato sull’istanza con cui la ricorrente aveva chiesto – oltre alla concessione di misure cautelari atipiche al fine di inibire ai creditori di procedere a iniziative esecutive sul patrimonio della società – di essere autorizzata in base alla norma a vendere un immobile, qualificando l’operazione come cessione di ramo d’azienda, sul presupposto che il trasferimento del cespite strumentale avrebbe di fatto comportato la sostanziale cessazione dell’attività aziendale ivi svolta. Secondo la ricostruzione resa dall’esperto in occasione della discussione innanzi all’organo giudicante, la vendita del cespite sarebbe stata funzionale a realizzare il risanamento aziendale, consentendo l’incasso di rilevanti risorse da destinare al pagamento dei creditori e, in primis, di quello ipotecario. Tuttavia, lo stesso esperto, nel corso dell’udienza fissata innanzi al giudice, ha osservato – sul piano processuale – che l’istanza non sarebbe da ricondursi all’articolo 22 del Codice della crisi d’impresa, atteso che la cessione di un cespite immobiliare non può equipararsi a quella di un compendio aziendale (università di mobili organizzati per l’esercizio dell’impresa), dovendosi piuttosto applicare la disciplina relativa al compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, per l’esecuzione dei quali l’articolo 21, comma 3, del Codice della crisi impone la preventiva informativa scritta all’esperto. Sempre nel corso della discussione innanzi al giudice delegato, il professionista ha dichiarato che la vendita dell’immobile prevista dal nuovo piano di risanamento predisposto dalla debitrice fosse coerente con l’obiettivo di superamento della crisi, rappresentando altresì l’opportunità che il relativo prezzo fosse trasferito su un conto corrente all’ordine dell’esperto medesimo, per essere custodito sino al completamento delle verifiche in ordine alla concreta realizzabilità del risanamento, per poi essere destinato al pagamento dei creditori nel rispetto della regola di priorità assoluta. All’esito del contraddittorio, la difesa della debitrice ha fatto propria la ricostruzione dell’esperto in merito alla corretta qualificazione dell’istanza, manifestando il proprio impegno a vincolare il prezzo per la vendita dell’immobile su un conto corrente a garanzia del pagamento dei creditori nel rispetto della par condicio. In conclusione, il giudice delegato – confermata la ricostruzione dell’esperto (come successivamente condivisa dalla debitrice), secondo cui la vendita di un bene immobile non può essere autorizzata ex articolo 22, comma 1, lettera d,del Codice della crisi rendendosi applicabile la disciplina degli atti di straordinaria amministrazione – ha disposto il non luogo a procedere su di essa, riservandosi di provvedere sull’istanza cautelare. © RIPRODUZIONE RISERVATA ---End text--- Author: Redazione Heading: L’autorizzazione Highlight: l’ordinanza Ininfluente la circostanza che quello da alienare sia un immobile strumentale Image: -tit_org- Norme & tributi - Composizione negoziata, la vendita dell’immobile non è cessione d’azienda -sec_org-