ITALIA OGGI SETTE
Dir. Resp. Pierluigi Magnaschi
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Edizione del 30/06/2025
Estratto da pag. 11
Premiate anche solo le pertinenze Nel 2025, la detrazione maggiorata al 50% spetta anche per interventi su pertinenze, come garage, cantine, depositi o aree scoperte, purché formalmente costituite. Il beneficio si applica anche se i lavori interessano esclusivamente la pertinenza, e non l’unità immobiliare principale. La circolare n. 8/2025, tuttavia, non chiarisce con precisione quando debba risultare formalizzato il vincolo pertinenziale, se alla data di inizio lavori, al momento del sostenimento della spesa, oppure alla data di entrata in vigore della L. 207/2024 (1° gennaio 2025). In assenza di indicazioni esplicite, il contribuente dovrà prudenzialmente documentare la pertinenzialità del bene mediante atti giuridici certi (per es. atti di proprietà o planimetrie catastali), sussistenti almeno alla data della prima spesa agevolabile, per prevenire possibili contestazioni in sede di controllo. Le medesime regole si applicano anche alle pertinenze comuni condominiali, come autorimesse interrate o locali tecnici condivisi. La circolare n. 8/2025 conferma l’estensione della detrazione maggiorata anche pro-quota, a condizione che ciascun condomino interessato possieda un’unità immobiliare effettivamente adibita ad abitazione principale. Va prestata attenzione al fatto che, qualora un partecipante alla comunione non possieda nel complesso edilizio un’unità adibita ad abitazione principale, non potrà beneficiare della maggiorazione. La detrazione sarà pertanto differenziata tra i condòmini, in base alla qualificazione fiscale delle rispettive unità immobiliari. La possibilità di costituire un vincolo pertinenziale tra immobili, inoltre, non è prerogativa delle sole persone fisiche: essa può sussistere anche in capo a soggetti giuridici, come società o enti, qualora ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi del rapporto di servizio tra beni distinti. In tali casi, l’ordinamento consente comunque di accedere alle detrazioni fiscali ordinarie previste dal sismabonus o dall’ecobonus, anche per interventi effettuati su immobili qualificati come pertinenze. Tuttavia, la detrazione con aliquota maggiorata al 50% resta preclusa ai soggetti diversi dalle persone fisiche, in quanto il requisito della “abitazione principale”, da intendersi come dimora abituale, non può infatti essere riferito a una società o a un ente, che per definizione non hanno residenza né abitazione. ______© Riproduzione riservata _____ n ---End text--- Author: Redazione Heading: Highlight: Image: -tit_org- Premiate anche solo le pertinenze -sec_org-