SOLE 24 ORE
Dir. Resp. Fabio Tamburini
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Edizione del 28/06/2025
Estratto da pag. 27
Norme & tributi - Dichiarazione Imu: obbligo per l`esenzione degli immobili merce
Dichiarazione Imu: obbligo per l’esenzione degli immobili merce Entro lunedì l’invio anche per l’agevolazione sulle case occupate Adempimenti/1 La dichiarazione Imu, in scadenza lunedì 30 giugno, è obbligatoria per l’esenzione degli immobili merce, degli alloggi sociali e dei fabbricati occupati abusivamente. In via generale, la denuncia va presentata solo se sono variate le condizioni immobiliari rispetto agli anni precedenti. Le istruzioni confermano il principio secondo cui devono essere dichiarate unicamente le situazioni che non sono nella conoscibilità dell’ente impositore. A tal fine, sono elencati i casi di sussistenza di obblighi dichiarativi. Così, per esempio, la stipula del contratto di leasing immobiliare determina l’insorgenza dell’obbligo, in capo al detentore e alla società concedente Rientrano nelle ipotesi degli obblighi di presentazione anche le fattispecie che danno diritto ad agevolazioni ed esenzioni. Nelle istruzioni, si ricordano al riguardo la riduzione a metà dell’imponibile prevista in caso di: 1 fabbricato d’interesse storico – artistico; 2 immobile inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzabile. In proposito, si segnala che la Cassazione ha in più occasioni affermato che la dichiarazione non occorre quanto lo stato di inagibilità o inabitabilità è già a conoscenza del comune (Cassazione 8592/2021); 3 abitazione concessa in comodato gratuito, con contratto registrato, a parenti in linea di retta in primo grado (figli o genitori) che la adibiscono a propria abitazione principale, a condizione che il comodante risieda nello stesso comune ove è ubicata l’unità data in comodato e non possieda altra unità abitativa, al di fuori dell’abitazione principale, su tutto il territorio nazionale. Negli obblighi dichiarativi rientrano per l’appunto anche le fattispecie di esenzione relative ai fabbricati merce delle imprese costruttrici, non locati, agli alloggi sociali e ai fabbricati oggetto di occupazione abusiva, denunciata ai fini penali. In caso di omissione della denuncia, l’esenzione non compete, secondo il rigoroso orientamento della Cassazione. Sempre secondo la Cassazione (ordinanza 11443/2023) inoltre non sussiste l’obbligo dichiarativo in caso di variazione di valore di aree edificabili già dichiarate. La scadenza di fine giugno vale anche ai fini del ravvedimento, se si vuole fruire della riduzione della sanzione a un ottavo del minimo. Si pensi ad esempio all’omesso pagamento delle due rate Imu del 2024. In questa eventualità, va peraltro ricordato che a partire dalle violazioni commesse dal primo settembre 2024, la sanzione per la violazione degli obblighi di pagamento è passata dal 30% al 25%. Questo significa che, ai fini del ravvedimento, occorrerà calcolare la sanzione ridotta a un ottavo sul 30%, per l’omesso pagamento dell’acconto, e a un ottavo del 25%, per l’omissione del saldo di dicembre. Sempre entro lunedì è inoltre possibile regolarizzare eventuali infedeltà dichiarative commesse con la denuncia presentata entro la fine di giugno 2024, fruendo della sanzione pari a un ottavo questa volta del 50%, che è la misura base per l’infedeltà (per l’omissione, invece, la sanzione base sale al 100%). Si pensi ad esempio ad una errata dichiarazione riferita allo stato di inagibilità dell’immobile. Allo stato attuale, il ravvedimento “locale” può essere effettuato fino a quando il contribuente non ha notizie dell’avvio di attività di controllo nei suoi confronti. Diversamente da quello che accade nei tributi erariali, infatti, anche la ricezione ad esempio di un questionario di richiesta documenti da parte del comune diventa causa ostativa per la regolarizzazione agevolata. © RIPRODUZIONE RISERVATA ---End text--- Author: Luigi Lovecchio Heading: Adempimenti/1 Highlight: Image: -tit_org- Norme & tributi - Dichiarazione Imu: obbligo per l’esenzione degli immobili merce -sec_org-