SOLE 24 ORE
Dir. Resp. Fabio Tamburini
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Edizione del 24/06/2025
Estratto da pag. 44
Norme & tributi - Il condomino non paga i costi relativi a danni precedenti il suo acquisto
Il condomino non paga i costi relativi a danni precedenti il suo acquisto Secondo la Corte risponde il proprietario dell’unità al momento del fatto illecito Cassazione Chi compra un appartamento in un condominio non concorre al pagamento di costi provocati da un fatto illecito accaduto prima del suo acquisto: così la Cassazione nell’ordinanza 16435/2025 (si veda nt plus condominio di sabato scorso). Il fatto oggetto di giudizio era un allagamento dei piani interrati di un condominio,provocatodaun’esondazione del 1993 mal governata dal condominioacausadiunacattivagestione delle pompe di aspirazione condominiali. Richiesto, quale condomino, di concorrere al risarcimento del danno provocato alle unità immobiliari allagate, l’attore aveva eccepito di non essere tenuto al pagamento di tali costi, avendo acquistato l’unità immobiliare nel 2004 e cioè dopo il fatto dannoso. Il Tribunale di Milano aveva affermato il suo obbligo di concorrere al risarcimentoperlaquotamillesimaledi pertinenza in virtù del principio di “ambulatorietàpassiva”,inbasealqualel’acquirentediun’unitàimmobiliare risponde dei costi inerenti all’edificio condominialeinsolidoconilcondomino venditore e cioè con il soggetto che eracondominonelmomentoincuisiè originatal’obbligazionedipagamento di tali costi. Alla stessa conclusione era giuntalaCorted’appellodiMilano,decidendochel’obbligazionerisarcitoria gravantesuuncondomino,perunillecitodelcondominio,èunaobbligazione reale(propterrem),gravanteisoggetti i quali, tempo per tempo, si trovano a essere proprietari di una unità immobiliarefacentepartediuncondominio. La Cassazione contesta l’argomentazione secondo la quale, in relazione alrisarcimentodeidannisubitidaisingoli condomini nelle loro unità immobiliariacausadimalgovernodelleparti comuni,valelastessaregoladell’obbligo per il singolo condomino di contribuire alle spese necessarie per la manutenzione delle parti comuni: seguendoquestatesi,nonavrebberilievo liberatorio la circostanza che un condominoavesseassuntotalequalitàdopo il verificarsi dell’evento dannoso in quanto, subentrando nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio, egli subentra nei rapporti, attivi e passivi, connessi a tale comproprietà. Per il giudice della legittimità, invece, il proprietario dell’appartamento danneggiato è un terzo che subisce un danno per l’inadempimento dell’obbligo di conservazione della cosa comune.Inquestocasositrattadiunaresponsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che il danno cagionato dalbenecomunealleunitàimmobiliari di proprietà di singoli condomini non è quindi configurabile in termini di obbligazione propter rem; e, una volta esclusa l’applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali, deve anche escludersi che l’acquirente di una porzione condominiale possa essere ritenuto gravato degli obblighi risarcitori sorti in conseguenza di un fatto dannoso verificatosi prima dell’acquisto, dovendo di detti danni rispondere il proprietario della unità immobiliare al momento del fatto illecito. © RIPRODUZIONE RISERVATA ---End text--- Author: Angelo Busani Heading: Cassazione Highlight: Image: -tit_org- Norme & tributi - Il condomino non paga i costi relativi a danni precedenti il suo acquisto -sec_org-