AVVENIRE
Dir. Resp. Marco Girardo
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Edizione del 24/06/2025
Estratto da pag. 33
AGGIORNATO - Immobili, quale Iva sulle manutenzioni
mmobili, quale Iva sulle manutenzioni PATRIZIA CLEMENTI ello scorso numero del Connte abbiamo illustrato la ridi: manutenzione ordinaria (lett. a), manutenzione straordinaria (lett. b), restauro e risanamento conservativo (let. c), ristrutturaAliquota del 10% per gli interventi edilizi di restauro, risanamento e ristrutturazione. Come anticipato sopra, gli interventi tuisce ostacolo all’applicazione dell’aliquota ridotta la circostanza che il committente dei lavori acquisti beni presso un fornitore dinaria sulle abitazioni. Come accennato sopra le manutenzioni effettuate sugli immobili abitativi godono di un regime IVA age bonus riconosciuto per le speriguardante lavori di abbattiento delle barriere architettonie; in questo numero trattiamo ema dei lavori di manutenzioeffettuati su fabbricati locati. Crediamo utile affrontare ane l’aspetto dell’aliquota IVA apcabile ai diversi lavori edilizi tendo conto che la manutenziodel patrimonio immobiliare stituisce spesso uno tra i più rianti capitoli di spesa del bilanper gli enti ecclesiastici, parcchie, diocesi, istituti religiosi… degli enti non commerciali in nere e che, nella maggior parte i casi, a rendere più consistenl costo già significativo degli inventi contribuisce l’indetraibià dell’IVA corrisposta ai fornii di beni e servizi. Spesso, infatti, gli immobili ogto degli interventi manutentiono utilizzati per le attività istizionali che non hanno natura mmerciale; in questo caso gli ti agiscono nella veste di conmatori finali senza possibilità indi di “scaricare” l’IVA. Lo sso avviene per i fabbricati che eriscono alla “sfera istituziona(nella quale l’ente agisce coe consumatore finale) concessi locazione. Ma di frequente VA è indetraibile anche quangli interventi sono realizzati sui bbricati utilizzati per le attività mmerciali esercitate e ciò avne principalmente per due otivi: perché l’ente ha deciso di n considerare “strumentale” il ne non inserendolo nell’invenio, né iscrivendolo nel registro i beni ammortizzabili, lascianlo quindi nella “sfera istituziole”, oppure perché l’attività svolè in regime di esenzione IVA – me sono spesso le attività tipimente svolte dagli enti non mmerciali (sanità, istruzione, sistenza) – e ci si trova pertann presenza di un coefficiente di detraibilità molto alto, fino ad ivare al 100%. A parte il caso dell’abbattimendelle barriere architettoniche cui si dirà più oltre), per deternare la misura dell’aliquota A applicabile agli interventi ilizi occorre individuare la clascazione secondo la normativa banistica in quanto il D.P.R. n. 3 del 1972 (il decreto che ha tuito e che regola l’IVA) diffenzia il trattamento fiscale per le verse ipotesi di lavori facendo erimento alle definizioni che dà l’articolo 31 della L. 7/1978, sostituito, però, dal P.R. 380/2001, Testo Unico in ateria edilizia (TU); si deve, indi avere riguardo alle definini contenute nel primo coma dell’articolo 3 del TU che dingue gli interventi di recupero l patrimonio edilizio in opere Mentre in p le risalire alla degli interve mento ai tito amministrati me che hann bera” molte d gie di interven mato sotto u più categorie cazione urba quasi totalità stata dal profe i lavori. Aliquota d venti edilizi ordinaria e principio gen ne dell’aliquo gli interventi d dinaria e str norma conos subito, un’ecc da gli immobi te di usufruire ta del 10% lim le prestazioni assato era possibinatura urbanistica nti facendo riferidi autorizzazione a, oggi, con le norreso di “edilizia lielle diverse tipoloti ed hanno uniforna stessa formalità di lavori, la qualifinistica deve, nella dei casi, essere attessionista che segue l 22% per gli interdi manutenzione straordinaria. Il erale è l’applicazioa IVA del 22% per i manutenzione orordinaria; questa ce, come vedremo ezione che riguari abitativi e consendell’aliquota ridottatamente, però, aldi servizio. tenzione ordinaria e stra ria usufruiscono dell’aliqu volata del 10%. Lo stabilis creto IVA nella Tabella A, P ai numeri 127-terdecies quaterdecies, riferiti, ris mente, alla fornitura d escluse le materie prime e vorate» e alle «prestazion vizi dipendenti da contr guardanti tali interventi. L’applicazione dell’aliqu agevolata si riferisce: - agli interventi realiz qualunque tipologia di fa to e indipendentemente d destinazione d’uso; - alle prestazioni di ser sia in appalto sia in subap - all’acquisto “diretto” d finiti riguardanti realizzaz gli interventi. Con riferimento agli ap corre precisare che l’aliqu volata si applica all’inter spettivo, comprendente a fornitura di beni (finiti, se rati e materie prime). No ordinaota agee il Dearte III, e 127ettiva«beni, semiladi seratti» riota IVA zati su bbricaalla sua izi rese palto; ei beni one dealti ocota ageo corrinche la milavon costigue l’appalto (cf Circ. 7.4.2000, n. 71/E, n. 3.3); in questo caso, però, l’agevolazione riguarda solo i “beni finiti”, cioè, come chiarito dalla prassi amministrativa (si veda per tutte la Circ. 2.9.1994, n. 1/E, n. 8), gli elementi dotati di una propria individualità e autonomia funzionale che pur incorporandosi nella costruzione, sono comunque riconoscibili e non perdono le proprie caratteristiche; sono, infatti, esclusi dall’applicazione dell’aliquota IVA del 10% i beni che, pur costituendo prodotti finiti per il cedente, sono materie prime e semilavorate per l’acquirente (ad es. cemento armato, mattoni, calce, tondini di ferro, chiodi, tubi metallici). Sono, invece, sempre assoggettate all’aliquota ordinaria del 22% le prestazioni di servizi rese dai professionisti (C.M. 9.7.99, n. 151). Aliquota del 10% per la manutenzione ordinaria e straorq n t r s c m n t l r g d V d [ v 1 a c c l a f n d d u d t s d z p t d b t s s uota ridotta al 10% non soltanto el caso degli interventi manuentivi più impegnativi (restauro, sanamento conservativo e rirutturazione edilizia), ma anche on riferimento ai lavori edilizi meno impegnativi (manutenzioe ordinaria e straordinaria). L’agevolazione è stata introdota in via transitoria nel 2000 dalla gge 488/1999 (art. 7, co. 1, lettea b) e, dopo una serie di prorohe, è stata confermata “a regime” alla L. 191/2009 (art. 2, co. 11). iene stabilito che «Ferme restano le disposizioni più favorevoli …] sono soggette all’imposta sul alore aggiunto con l’aliquota del 0 per cento: […] b) le prestazioni venti per oggetto interventi di reupero del patrimonio edilizio di ui all’articolo 31, primo comma, ttere a), b), c) e d), della legge 5 gosto 1978, n. 457, realizzati su abbricati a prevalente destinazioe abitativa privata. Con decreto el Ministro delle finanze sono inividuati i beni che costituiscono na parte significativa del valore elle forniture effettuate nell’ambio delle prestazioni di cui alla preente lettera, ai quali l’aliquota riotta si applica fino a concorrena del valore complessivo della resta-zione relativa all’interveno di recupero, al netto del valore ei predetti beni» (art. 7, c. 1, lett. della L. 488/1999). La disciplina è caratterizzata da e fondamentali elementi: - gli immobili interessati sono olo i fabbricati a prevalente deinazione abitativa privata; - gli interventi contemplati so/E/2000 rientrano nell’agevozione i lavori effettuati: - in tutte le «unità immobiliaclassificate nelle categorie cataali da A1 ad A11, a eccezione di uelle appartenenti alla categoa catastale A10 [uffici e studi ivati], a prescindere dal loro eftivo utilizzo»; - negli immobili che costituiono pertinenza di quelli abitivi (ovvero quelli di categoria escluso A10), tenendo presenche «il beneficio compete ane se gli interventi di recupero anno ad oggetto la sola pertinza di unità ad uso abitativo anche nell’ipotesi in cui la stesè situata in un edificio che non a prevalente destinazione abitiva»; - nelle parti comuni di fabbriti a prevalente destinazione bitativa, ovvero quelli «aventi ù del cinquanta per cento delsuperficie sopra terra destinaad uso abitativo privato»; - «negli edifici assimilati alle se di abitazione non di lusso ai nsi dell’articolo 1 della legge 19 glio 1961, n. 659, a condizione e costituiscano stabile residendi collettività». Questa interetazione di immobile destinaad uso abitativo interessa gli nti ecclesiastici e gli enti non mmerciali in modo particolapreché la par senti più del to della supe vengono reali te abitativa». che non per t similati alle non di lusso v lazione: vann li «privi del c residenza [...] me, ospedali» b)I beni s già evidenzia de l’aliquota a prestazioni d guente esclu per le cession tenuata in se guarda solo valore”. Con i stro delle fina sono stati infa ni «costituent del valore de siddetti “ben tratta di: asce chi; infissi est daie; videoc chiature di c riciclo dell’ar netterie da ba curezza. Tali solo in parte d lata: la norma l’aliquota del beni “signific e abitativa rappreinquanta per cenficie e a quelli che zzati sulla sola parVa infine precisato utti gli immobili ascase di abitazione è diritto all’agevoo esclusi tutti quelarattere di sta-bile quali scuole, caser. gnificativi. Come o la norma prevegevolata solo per le servizi. La conseione del beneficio i di beni è stata atde applicativa e riquelli di “maggior Decreto del Mininze del 29.12.1999, tti individuati i beparte significativa le forniture» (i coi significativi”). Si nsori e montacarierni ed interni; calitofoni; apparecondizionamento e a; sanitari e rubigno; impianti di sibeni usufruiscono ell’aliquota agevoprevede infatti che 10% si applichi ai ativi” «fino a conIVA con applicazione quota nella misura ordin A proposito di beni si tivi occorre segnalare ch ge di bilancio per il 2018 c. 19, L. 27.12.2017, n. 20 tiene una norma di inte zione autentica in forz quale «l’individuazione che costituiscono una par ficativa del valore delle f effettuate nell’ambito de stazioni aventi per ogget venti di recupero del pat edilizio e delle parti stacc fettua in base all’autonom zionale delle parti rispett nufatto principale, come duato nel citato decreto riale»; la norma inoltre st che «come valore dei pre ni deve essere assunto q sultante dall’accordo con le stipulato dalle parti co ti, che deve tenere conto tutti gli oneri che concor la produzione dei beni dunque, sia delle materi che della manodopera im ta per la produzione degl che, comunque, non pu inferiore al prezzo di acqu beni stessi». Infine, è richi la fattura emessa dal pr che realizza l’intervento pero agevolato indichi, servizio che costituisce l dell’aliaria. gnificala Leg(art. 1, 5) conrpretaa della dei beni te signirniture lle preo interimonio ate si efmia funo al maindiviministeabilisce detti beuello rirattuantraensolo di ono alstessi e, e prime mpiegai stessi e ò essere uisto dei esto che statore di recuoltre al oggetto volata al 4% per «le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche» (Tabella A, parte II, n. 41-ter). Si tenga presente che l’agevolazione non riguarda la cessione di beni; di conseguenza per usufruire della riduzione di aliquota occorre necessariamente stipulare un contratto di appalto o d’opera. Circa la tipologia di lavori in riferimento ai quali è possibile usufruire dell’aliquota ridotta, la Circolare del Ministero delle finanze del 2.3.1994, n. 1/E, ha precisato che l’agevolazione spetta anche se i lavori consistono in interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, purché direttamente finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche. Con la successiva Circolare 57/E del 24.2.1998, il Ministero ha offerto alcune precisazioni circa questi interventi: «trattasi di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori: la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o r 7 c l n z n n v r l a t n v s q t v b t n d s o p m a c d q g e t p s all’Agenzia delle Entrate nella sposta ad interpello n. 180 del .4.2022, è necessario che dal ontratto di appalto risulti che i avori sono volti alla realizzazioe di opere direttamente finalizate al superamento o all’elimiazione delle barriere architettoiche. Inoltre, quando gli interenti di abbattimento delle bariere architettoniche sono reazzati nell’ambito di lavori più mpi, è necessario che nel conratto di appalto siano discrimiati i corrispettivi relativi ai diersi interventi e che vengano ditintamente fatturati. Infatti, ualora venga stipulato un conratto unitario a fronte del quale engono eseguite opere di abattimento delle barriere archiettoniche ed opere di diversa atura, per poter usufruire ell’aliquota al 4% non deve esere indicato un corrispettivo mnicomprensivo, ma gli imorti devono essere distintamente indicati, nel contratto o lmeno nella fattura. In caso ontrario «tutto il corrispettivo ovrà essere assoggettato all’aliuota più alta prevista per le sinole prestazioni, non potendosi stendere il trattamento agevolao a fattispecie diverse da quelle reviste tassativamente dal legiatore» (Ris. 180/2022). © RIPRODUZIONE RISERVATA ---End text--- Author: PATRIZIA CLEMENTI Heading: Highlight: Image:naria (lett. a), straordinaria (lett. b), di restauro e risanamento conservativo (lett. c) di ristrutturazione edilizia (lett. d), - le operazioni fatturabili con l’aliquota ridotta sono solo le prestazioni di servizi, con esclusione delle cessioni dei “beni significativi” identificati con il Decreto 29.12.1999. Prima di esaminare il contenuto della disposizione occorre sottolineare che restano pienamente operanti le riduzioni di aliquota previste per gli interventi di grado superiore rispetto alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, cioè i restauri e i risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie e urbanistiche. Tali interventi sono assoggettati all’aliquota del 10% indipendentemente dalla circostanza che siano effettuati su fabbricati abitativi e godono di un regime più favorevole in quanto la riduzione dell’aliquota si applica all’intero costo dell’intervento a prescindere dalla tipologia di beni forniti e, inoltre, si estende anche all’acquisto diretto di “beni finiti”. continua a pagina 7 ue da pagina 6 Amministrazione finanziaria llustrato l’agevolazione e ha nito la propria interpretaziosull’argomento principalnte con la Circolare 247/E del 2.1999 e la Circolare 71/E del 2000; per quanto riguarda dividuazione dei cosiddetti ni significativi” si veda la Cirare 15/E del 12.7.2018. ) I fabbricati a prevalente re, dal momento che permette di includere tra i fabbricati agevolati anche, ad esempio, «gli orfanatrofi, gli ospizi, i brefotrofi, i conventi». Infatti, ciò che rileva non è «la classificazione catastale, ma la circostanza oggettiva di essere destinati a costituire residenza stabile delle collettività che vi alloggiano». Si tenga però presente che «se l’edificio è destinato solo in parte a finalità abitaticorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni». In pratica qualora il valore del bene significativo sia superiore alla metà del corrispettivo pattuito per l’intervento di manutenzione, l’aliquota del 10% si applica solo al corrispettivo relativo alla prestazione aumentato della differenza tra il corrispettivo comdella prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati sulla base del D.M. 29.12.1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. L’aliquota IVA ridotta. Gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti, godono dell’aliquota IVA super ridotta, a prescindere dalla tipologia di immobile sui l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici. In linea generale le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nel -tit_org- AGGIORNATO - Immobili, quale Iva sulle manutenzioni -sec_org-