STAMPA
Dir. Resp. Andrea Malaguti
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Edizione del 23/06/2025
Estratto da pag. 26
Quel che resta dei bonus
Quel che resta dei bonus Nuove regole per i lavori in casa fino al 31 dicembre Il 50% di sconto fiscale anche per cantine e garage Come cambieranno tutte le agevolazioni nel 2026 TORINO C i sono voluti quasi sei mesi per capire come applicare alcune delle più importanti novità legate ai bonus casa nell’anno che ha aperto il vero processo di ridimensionamento delle agevolazioni, destinate a diminuire ulteriormente con l’inizio del 2026. La circolare dell’Agenzia delle Entrate di giovedì scorso è arrivata a fornire una serie di chiarimenti, a cominciare dal fatto che si possa ottenere il bonus al 50% per ristrutturazioni e manutenzioni edilizie anche se l’immobile viene adibito ad abitazione principale solo al termine dei lavori e non all’atto dell’acquisto. E il 50% di sconto fiscale vale anche per le pertinenze, come cantine e garage. Per ottenere il massimo risparmio, bisogna però pagare entro l’anno. Ma ripartiamo dalla circolare e vediamo le novità, con tutto quel che resta dei bonus casa nel 2025 e, dopo i tagli, nel 2026. Il bonus casa Nel 2025 l'aliquota è del 50% per gli interventi effettuati su immobili adibiti ad abitazione principale da proprietari o titolari di diritti reali di godimento. Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro per unità immobiliare. L'aliquota è invece del 36% per tutti gli altri immobili e per gli interventi effettuati da soggetti diversi dai proprietari o titolari di diritti reali di godimento che vi abbiamo l'abitazione principale (usufrutto, enfiteusi, uso, abitazione, diritto di superficie e servitù). Nel 2026-2027, l'aliquota scende al 36% per gli interventi effettuati su abitazioni principali da proprietari o titolari di diritti reali di godimento, con un limite di spesa di 96.000 euro, mentre è del 30% per tutti gli altri immobili, anche in questo caso con un limite di spesa di 96.000 euro. Non è prevista l'agevolazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate a combustibili fossili. Per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, le detrazioni Irpef sono soggette a un tetto massimo calcolato in base al reddito e al numero di figli a carico. La circolare delle Entrate La detrazione al 50%, hanno chiarito le Entrate, nel 2025 vale anche in altri casi. E uno di questi è quello di chi acquista una casa dove deve eseguire i lavori ma non può trasferire la residenza fino a quando non sono finiti. Essere proprietari dell’immobile o avere l’usufrutto, il diritto reale d’uso o d'abitazione prima di iniziare i lavori e, alla fine dei lavori, risiedere o che vi risieda un proprio familiare, sono le condizioni da rispettare per avere il 50% e non il 36. Niente lavori sulla base del contratto preliminare. I lavori si iniziano solo dopo il rogito e la residenza non va trasferita in mezzo ai calcinacci ma subito dopo la fine dei lavori. Per avere il beneficio del 50%, occorrerà però sostenere la spesa, anche prima della conclusione dei lavori, entro il 31 dicembre 2025. Scende invece al 36% il bonus per i familiari conviventi. La detrazione resta al 50% per il proprietario che non vi risieda nel solo caso abbia un familiare che dimori abitualmente nell’immobile. Scalano al 36% i familiari conviventi che abbiano sostenuto la spesa. Il 50% per i lavori su cantine e garage La circolare del 19 giugno dell Entrate estende il 50% per il 2025 anche agli interventi realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali. Questo è possibile a patto che tali pertinenze siano già dotate di un vincolo di pertinenzialità con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il beneficio si applica anche se gli interventi sono eseguiti solo sulle pertinenze in questione, senza coinvolgere l'abitazione principale. Questo include le spese sostenute per lavori su garage, cantine, depositi e aree scoperte, come i posti auto. Detraibili al 50% gli interventi di "nuova costruzione" di parcheggi, autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un'unità immobiliare abitativa. La circolare chiarisce che la qualifica di "abitazione principale" può essere acquisita anche dopo l'inizio dei lavori, purché sussista al loro completamento. Non è così rilevante se il box o il posto auto esistesse già prima o meno. Per gli acquisti di box e posti auto pertinenziali nuovi, ceduti direttamente dal costruttore con creazione del vincolo pertinenziale nel rogito, la detrazione spetta per le sole spese di realizzazione del parcheggio, che devono essere certificate dal cedente, scomputando il valore dell'area, l'utile di impresa e le spese generali non imputabili al singolo box. La detrazione non spetta se il box è venduto da un'impresa proprietaria di un edificio oggetto di ristrutturazione con cambio d'uso. Il vincolo di pertinenzialità, che è discriminante anche per l'applicazione dell'Iva agevolata del 10% (anziché 22%) sulla costruzione dei garage, deve risultare dal permesso di costruire o dalla concessione o autorizzazione edilizia richiesti per la realizzazione della pertinenza. È fondamentale che questo legame sia formalmente stabilito e documentato, ad esempio tramite atti di proprietà o planimetrie catastali. In caso di costruzione, la detrazione compete per le sole spese di realizzazione del box pertinenziale documentate con bonifico, anche se l'unità non è stata ancora ultimata. Il bonifico va eseguito dal beneficiario della detrazione, ovvero il proprietario o titolare del diritto reale dell'unità immobiliare, che sia anche abitazione principale, con cui è stato costituito il vincolo pertinenziale. Il familiare convivente che abbia sostenuto la spesa può fruire della detrazione solo nella misura del 36%, sempre che la percentuale di spesa sostenuta sia annotata in fattura e il vincolo pertinenziale risulti dall'atto di acquisto. Quali detrazioni per le spese in condominio La detrazione del 50% spetta anche per le spese sostenute nel condominio in cui si trova l’immobile (ad esempio quelle per il rifacimento del tetto). Con un inghippo, però, in caso di compravendita. L’effetto sarà che, se si vende casa e i lavori sono in corso, la detrazione scalerà al 36%, perché non vi si risiede più al momento della conclusione dei lavori. E così per chi acquista con lavori in corso, perché non era proprietario al loro inizio. Le Entrate però confermano che la detrazione del 50% è fruibile anche in condominio, cancellando il grave dubbio che il requisito soggettivo della dimora abituale non potesse essere applicabile per le parti comuni ma solo per le proprietà individuali. Nate ibride, le caldaie detraibili Niente “fai da te” per le caldaie detraibili: anche se è tecnicamente realizzabile, a poter fruire delle detrazioni sono solo “i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro”. Si tratta di apparati che presentano ancora prezzi elevati, tanto da far preferire l’acquisto di una caldaia a condensazione, pur senza detrazioni, che ha una vita probabile di circa dieci anni. Entro il 31 dicembre 2025 gli Stati membri dovranno comunicare all’Ue le proposte di linea guida della Direttiva Case Green. E quindi probabile che, indipendentemente dalla detrazione, chi non è costretto, attenda di capire quali saranno gli impianti incentivati dai contributi delle leggi nazionali di adozione della direttiva. Il Superbonus 2025 spalma la detrazione Il Superbonus nel 2025 è disponibile con un'aliquota del 65% per condomini, persone fisiche che realizzano interventi su edifici da 2 a 4 unità immobiliari, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), Organizzazioni di volontariato (OdV) e Associazioni di promozione sociale (Aps) a condizione che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), o sia stata adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori (per i condomini), o sia stata presentata l'istanza per il titolo abilitativo, in caso di demolizione e ricostruzione. Resta confermata l'aliquota del 110% per interventi in zone colpite da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009 e per alcuni soggetti. Ma la novità è che, per ampliare il numero di soggetti con capienza fiscale, i contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 per interventi col Superbonus possono scegliere di ripartire la detrazione in 10 quote annuali, presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025. Per le spese sostenute dal 2024, la detrazione Superbonus è già ripartita in dieci quote annuali. Bonus barriere e bonus mobili Solo per il 2025, l'aliquota per il Bonus Barriere Architettoniche è del 75%, con massimali di spesa diversi in base all'intervento. La detrazione Irpef è ripartita in 5 quote annuali. L'agevolazione copre spese di ristrutturazione edilizia per ascensori, montacarichi, elevatori esterni, sostituzione di gradini con rampe e strumenti tecnologici per la mobilità di persone con disabilità grave, a patto che gli interventi rispettino i requisiti del Decreto ministeriale 236 del 14 giugno 1989. Si tratta dell’ultimo bonus in grado di abbattere davvero le spese. E per fruirne vanno tutte sostenute entro il 2025. Per il bonus mobili, solo nel 2025 l’aliquota è al 50%, con massimale di spesa di 5.000 euro. Ecobonus Nel 2025, l’aliquota è del 50% per interventi effettuati su abitazioni principali da proprietari o titolari di diritti reali di godimento. L’aliquota scala al 36% per tutti gli altri immobili. Massimali di spesa diversi a seconda dello specifico intervento. Nel 2026-27 l’aliquota è del 36% per interventi su abitazioni principali da parte di proprietari o titolari di diritti reali di godimento ed è del 30% per tutti gli altri immobili, sempre con massimali di spesa diversi a seconda dello specifico intervento. — ---End text--- Author: GLAUCO BISSO Heading: Highlight: 50% La percentuale di risparmio fiscale per lavori sulla prima casa 36% La percentuale di sconto fiscale per interventi su altri immobili LE MISURE CHIAVE Le detrazioni ancora in vigore sull'edilizia e quelle terminate Tipo Di Bonus Superbonus Bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche Bonus Casa Bonus Mobili Ecobonus Sismabonus Eco-sismabonus sulle parti comuni edifici 2025 2026 2027 Detrazione del 65% per alcuni interventi specifici Detrazione del 75% Massimali di spesa secondo il tipo di intervento Detrazione normale del 36% Detrazione del 50% per interventi specifici Detrazione del 50% Massimale di spesa di 5.000€ Detrazione normale del 36% Detrazione del 50% per interventi specifici Detrazione normale del 36% Detrazione del 50% per interventi specifici Detrazione normale al 36% Detrazione del 50% per interventi specifici Assente Assente Detrazione normale del 30% Detrazione del 36% per interventi specifici Assente Detrazione normale del 30% Detrazione del 36% per interventi specifici Detrazione normale del 30% Detrazione a 36% per interventi specifici Detrazione normale al 30% Detrazione del 36% per interventi specifici Withub Image: -tit_org- Quel che resta dei bonus -sec_org-