ITALIA OGGI
Dir. Resp. Pierluigi Magnaschi
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Edizione del 21/06/2025
Estratto da pag. 23
Pertinenze, detrazione al 50%
Le spese per garage e cantine rientrano nell'agevolazione
La circolare n. 8/2025 dell’Agenzia ha fornito le istruzioni per applicare i bonus edilizi Pertinenze, detrazione al 50% Le spese per garage e cantine rientrano nell’agevolazione Per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute nell’anno 2025 spetta l’aliquota più elevata del 50% anche nel caso in cui gli interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali, già dotate del vincolo di pertinenzialità con l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e ciò anche se gli interventi sono eseguiti soltanto sulle pertinenze in questione. È questo uno dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 8/2025 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 19 giugno, che contiene importanti istruzioni sull’applicazione dei bonus edilizi per gli anni 2025, 2026 e 2027. La circolare prende le mosse dalle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024), con cui il legislatore ha rivisitato l’intero impianto delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e miglioramento sismico. Tra gli elementi di maggior rilievo spicca il riconoscimento della detrazione maggiorata al 50% per le spese sostenute nel 2025 dagli aventi diritto su immobili adibiti ad abitazione principale. È in questo contesto che si inserisce la precisazione dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui il beneficio si estende anche agli interventi realizzati su pertinenze già formalmente vincolate all’abitazione principale. Nel dettaglio, le agevolazioni fiscali riservate alle persone fisiche sono rimodulate con aliquote decrescenti nel triennio: 50% per il 2025, 36% per il 2026 e 2027, a condizione che l’intervento interessi un immobile adibito ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento. In caso contrario, le aliquote si riducono al 36% nel 2025 e al 30% nei due anni successivi. Lo specifico chiarimento interessa garage, cantine, depositi e aree scoperte formalmente pertinenziali all’abitazione, come ad esempio posti auto: anche se oggetto di lavori autonomi, le relative spese rientrano nell’agevolazione maggiorata. In altre parole, la detrazione piena spetta anche quando l’intervento riguarda esclusivamente la pertinenza, senza coinvolgere direttamente l’abitazione. La precisazione è di particolare rilievo per i contribuenti che intendano riqualificare spazi accessori, evitando il rischio di vedere ridotta la percentuale detraibile. La circolare chiarisce inoltre che la qualifica di “abitazione principale” può essere acquisita anche dopo l’inizio dei lavori, purché sussista al loro completamento. E non solo: nel caso di pertinenze comuni in condominio, la maggiorazione sembrerebbe applicabile pro-quota, se il singolo condomino è proprietario di un’unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Analogamente, un intervento su una pertinenza singola può essere sufficiente a far scattare l’agevolazione massima, purché esista un vincolo formale con l’abitazione. Di conseguenza, è essenziale che tale legame risulti da atti giuridici certi (ad esempio, atti di proprietà o planimetrie catastali), per prevenire possibili contestazioni in sede di controllo. Così, chi realizza un intervento edilizio di ristrutturazione, come un rinforzo strutturale meritevole del Sismabonus o un intervento di efficientamento energetico agevolabile con l’Ecobonus, che interessi non solo l’abitazione, ma anche il garage o la dependance, potrà beneficiare dell’aliquota più elevata anche per le spese sostenute su questi ultimi. Analogamente, se l’intervento riguarda esclusivamente la pertinenza – come nel caso di una cantina, di una mansarda o di un’autorimessa – senza toccare l’abitazione, le relative spese potranno comunque essere portate in detrazione dalle persone fisiche al 50% per il 2025 e al 36% per gli anni 2026 e 2027. ---End text--- Author: CRISTIAN ANGELI Heading: Highlight: Image: -tit_org- Pertinenze, detrazione al 50% -sec_org-