SOLE 24 ORE
Dir. Resp. Fabio Tamburini
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Edizione del 17/11/2025
Estratto da pag. 23
Norme & tributi - Cambi di valore delle aree edificabili senza dichiarazione Imu - Cambi di valore delle aree, niente denuncia Imu
verso il 16 dicembre Cambi di valore delle aree edificabili senza dichiarazione Imu Luigi Lovecchio —a pag. 23 Cambi di valore delle aree, niente denuncia Imu La Cassazione riduce i casi di dichiarazione: esclusi i terreni divenuti edificabili Variano anche il tipo di illecito (omesso versamento) e la decorrenza del termine Verso il 16 dicembre Pagina a cura di Luigi Lovecchio La dichiarazione Imu non è necessaria né quando un terreno agricolo acquisisce la qualifica di area edificabile, né quando muta il valore di mercato della stessa. Secondo l’attuale orientamento della Corte di cassazione, in entrambe le ipotesi il Comune sarebbe in possesso dei dati da dichiarare, così che – in base al principio di collaborazione – non sorgerebbe alcun obbligo dichiarativo. I giudici di legittimità, peraltro, continuano a dare indicazioni contraddittorie sulla perentorietà dell’adempimento in questione, oscillando tra rigore estremo e ampia tolleranza verso i contribuenti, generando un certo disorientamento tra gli operatori. Gli effetti della scelta dell’una o dell’altra tesi sono rilevanti a livello di sanzione irrogabile e termini decadenziali per l’accertamento. Facciamo allora il punto, a un mese dal saldo Imu del 16 dicembre. Il principio generale dovrebbe essere quello secondo cui la dichiarazione Imu va presentata solo nei casi in cui varia qualcuno dei dati che incidono sulla determinazione del tributo e il Comune non ne ha la conoscibilità. Allo scopo, soccorrono le istruzioni ministeriali al modello dichiarativo che indicano la casistica da rispettare. In merito alle aree edificabili, le istruzioni del ministero dell’Economia precisano che le variazioni di valore devono essere dichiarate, salva l’ipotesi in cui il Comune abbia adottato la delibera di orientamento sui valori da dichiarare e il contribuente intenda adeguarvisi. Le pronunce della Corte La Corte di cassazione, in un primo momento, con l’ordinanza 11443/2023, ha affermato che le mere oscillazioni dei valori di mercato delle aree non devono essere oggetto di dichiarazione, poiché l’andamento del mercato sarebbe a conoscenza dell’ente locale. Da ultimo, con la sentenza 26921/2025, la Corte ha portato a compimento la sua elaborazione, giungendo a stabilire che non sussiste alcun obbligo dichiarativo neppure quando il terreno agricolo diventa fabbricabile per effetto degli strumenti urbanistici del Comune. A supporto di tale conclusione, la Corte richiama il principio di collaborazione tra Fisco e contribuente, sancito nell’articolo 10, legge 212/2000, con il corollario che, poiché è lo stesso Comune che ha determinato il mutamento di qualifica del suolo, non occorre alcuna denuncia. Le pronunce citate non appaiono pienamente condivisibili e trascurano un elemento importante: anche nel caso dell’attribuzione della natura edificabile, l’oggetto della dichiarazione non è l’avvenuta variazione di destinazione, ma l’indicazione del valore imponibile. Il valore di mercato delle aree non scaturisce da alcun automatismo normativo, ma è il frutto di stime e di contrattazioni che possono variare da suolo a suolo. E il Comune non ha di certo il potere di intervenire d’imperio nella determinazione della base imponibile, come confermato nell’articolo 52, Dlgs 446/1997. I riflessi su termini e sanzioni Le conseguenze di tali orientamenti non sono irrilevanti. In primo luogo, è evidente che i controlli dei Comuni assumeranno la forma dell’omesso versamento, e non dell’infedele o omessa dichiarazione. Da ciò, scaturiscono due conseguenze. La prima riguarda la tempistica del termine decadenziale quinquennale che, in tale eventualità, decorre dall’anno del pagamento e non dall’anno successivo, di insorgenza dell’obbligo dichiarativo. La seconda riguarda l’entità delle sanzioni che, nell’ipotesi dell’omesso pagamento, è del 25% (fino al 31 agosto 2024, il 30%), mentre in caso di violazione dell’obbligo dichiarativo è al momento dal 50% al 100%, in caso di infedele dichiarazione, e dal 100% al 200%, in caso di omessa dichiarazione. Le medesime misure sanzionatorie dovranno essere prese in considerazione nel caso del ravvedimento. Il caso delle agevolazioni In tale contesto, colpisce invece l’eccessivo rigore dimostrato dalla Corte, in taluni casi, sulla necessità della dichiarazione per la richiesta di agevolazioni, senza che rilevi il fatto che il comune ne fosse già a conoscenza (Cassazione, 37385/2022). © RIPRODUZIONE RISERVATA ---End text--- Author: Luigi Lovecchio Heading: Verso il 16 dicembre Highlight: Image: -tit_org- Norme & tributi - Cambi di valore delle aree edificabili senza dichiarazione Imu Cambi di valore delle aree, niente denuncia Imu -sec_org-