SOLE 24 ORE
Dir. Resp. Fabio Tamburini
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Edizione del 17/11/2025
Estratto da pag. 26
Norme & tributi - Ritocchi mirati agli sfratti per accelerare la fase esecutiva
ritocchi mirati agli sfratti per accelerare la fase esecutiva di Carlo del Torre L’analisi I l tema delle esecuzioni per rilascio è assurto in questi giorni a una rinnovata ribalta, anche a seguito della dichiarata intenzione governativa di mettere mano a un problema caratterizzato non solo da criticità, ma anche da marcate differenze operative nelle varie zone d’Italia. Il sistema vigente ha un’impostazione sostanzialmente valida e andrebbe, più che altro, attualizzato e parzialmente rinnovato con pochi e mirati adeguamenti, senza stravolgere impianti normativi già, nel bene e nel male, collaudati. In questa direzione si muove un’articolata proposta che il Coordinamento legali della Confedilizia ha portato all’attenzione del Governo. Il problema principale, infatti, è racchiuso non tanto nella fase processuale di merito, necessaria per la formazione di un titolo esecutivo, quanto nella successiva fase di esecuzione, che spesso viene rallentata per il tentativo di affrontare temi invero già esaminati nella fase di merito. In sintesi, pochi accorgimenti potrebbero agevolare e rendere più immediato l’inizio della procedura di convalida di sfratto, consentendo le notifiche dell’atto introduttivo di intimazione anche con il sistema previsto per gli irreperibili dall’articolo 143 del Codice di procedura civile. Questa strada oggi è in concreto impossibile per le previsioni dell’articolo 660 del Codice di procedura civile, specifiche per la procedura di sfratto e che spesso costringono ad avviare procedure ordinarie, molto più lunghe e gravose per la macchina giudiziaria, nei confronti di soggetti che hanno di fatto abbandonato l’immobile rendendosi introvabili. La differenza concreta sarebbe la possibilità di ricorrere a una procedura, quella di sfratto, la cui durata si calcola in mesi, anziché a una procedura ordinaria, la cui durata si calcola in anni. Nell’ambito della procedura di convalida, di per sé snella e compatta, le eventuali situazioni di necessità ed emergenza in capo al conduttore andrebbero esaminate in contraddittorio, con l’assistenza obbligatoria di un difensore anche per l’intimato, e definite in sede di udienza di convalida con provvedimenti motivati; oggi, chi frequenta le aule di Tribunale sa benissimo, senza voler troppo generalizzare, che i termini di grazia, le dilazioni di pagamento o anche i semplici rinvii vengono spesso concessi in modo acritico e automatico sulla base di una semplice richiesta dell’intimato, il più delle volte nemmeno documentata, utilizzando in modo distorto un istituto pensato per far fronte a fattori eccezionali, quali la perdita del lavoro o la temporanea indisponibilità economica. Una volta ottenuto il provvedimento di convalida, dovrebbero essere assolutamente escluse possibilità di riesame nel merito perché la convalida di sfratto è già un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che impone lo sloggio entro termini specifici e assegnati in base a una valutazione del magistrato. Vanno semmai introdotti, per dare certezza alle tempistiche del rilascio, limitazioni specifiche ai rinvii a discrezione dell’ufficiale giudiziario, che potrebbe essere coadiuvato nella sua attività non solo dalla forza pubblica (a cui si ricorre in casi estremi e marginali), ma anche dagli addetti di istituti di vigilanza privata: pur non avendo i poteri coercitivi propri degli agenti di pubblica sicurezza, potrebbero, peraltro senza spese per lo Stato, contribuire a limitare i casi di resistenza, anche passiva, dei conduttori. Accanto a tali accorgimenti, che in concreto si ridurrebbero a poche limature della normativa vigente, si potrebbe fare tesoro di altre esperienze positive maturate nelle procedure esecutive immobiliari, dove la liberazione dell’immobile pignorato viene effettuata, in base all’articolo 560 del Codice di procedura civile, sotto il controllo del giudice delle esecuzioni, da un custode nominato e scelto fra i professionisti iscritti nell’albo dedicato. Si tratta di un sistema che ha dato positivi frutti e che ben potrebbe essere previsto, quale sistema alternativo alla ordinaria procedura, anche per le esecuzioni per rilascio, senza la necessità di creare enti nuovi o di gravare gli organici degli ufficiali giudiziari. L’introduzione di una norma ad hoc per le esecuzioni per rilascio da attuare tramite custode, ripercorrendo lo schema dell’articolo 560 del Codice di procedura civile, costruirebbe una valida alternativa al sistema ordinario; talvolta, anziché guardare all’estero, basterebbe guardare al proprio interno per trovare soluzioni positive. Responsabile Coordinamento legali Confedilizia © RIPRODUZIONE RISERVATA ---End text--- Author: Carlo del Torre Heading: di Carlo del Torre L’analisi Highlight: Image: -tit_org- Norme & tributi - Ritocchi mirati agli sfratti per accelerare la fase esecutiva -sec_org-