ITALIA OGGI
Dir. Resp. Pierluigi Magnaschi
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Edizione del 20/06/2025
Estratto da pag. 22
RESTANO INVECE COL 36% I FAMILIARI CONVIVENTI DEL PROPRIETARIO CHE SOSTENGONO LA SPESA Detrazione maggiorata anche per interventi condominiali RESTANO INVECE COL 36% I FAMILIARI CONVIVENTI DEL PROPRIETARIO CHE SOSTENGONO LA SPESA La detrazione “maggiorata” con aliquota del 50% invece di quella al 36% è applicabile anche alle spese sostenute per interventi condominiali a patto che il contribuente abbia nello stabile la propria abitazione principale. Via libera anche all’utilizzo dell’aliquota maggiorata per il sismabonus acquisti ma solo se l’acquirente dell’unità adibisce l’immobile ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione. Restano invece a bocca asciutta e con unica l’aliquota utilizzabile quella “ridotta” del 36% i familiari conviventi del proprietario dell’abitazione principale che sostengono la spesa così come i locatori e comodatari perché non hanno “diritti reali” sull’unità immobiliare. Queste sono le informazioni contenute nella circolare 8/E pubblicata ieri dall’agenzia delle entrate ed avente ad oggetto le novità in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici, e per gli interventi ammessi al superbonus - Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025). La detrazione del 50% per interventi sulle abitazioni principali. E’ preliminarmente necessario ricordare (si veda altro articolo in pagina) che, come disposto dalla legge di bilancio 2025, per il triennio 2025-2027 l’aliquota della detrazione concessa per i principali interventi di ristrutturazione degli immobili ed ecobonus, è ridotta al 36% con possibilità di fruire dell’aliquota maggiorata nella misura del 50% qualora le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Come evidenziato nella circolare, per il riconoscimento della maggiorazione, innanzitutto è necessario che il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente. Se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, circostanza comune in caso di interventi su unità appena acquistate, la maggiorazione spetta a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori. Va sottolineato che la circostanza dell’immobile appena acquistato e logicamente non qualificato nel momento della compravendita come abitazione principale, avrebbe inibito la possibilità di ottenere la maggiorazione dell’aliquota anche in caso di sismabonus acquisti, detrazione che si cristallizza proprio con l’acquisto dell’immobile oggetto di interventi. Per ovviare a questo problema, nella circolare viene sancito il principio che la detrazione per il sismabonus acquisti spetta a patto che l’unità immobiliare oggetto di compravendita sia adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione. Stesso requisito temporale appena citato è previsto anche per utilizzare l’aliquota del 50% in caso di acquisto o costruzione di box auto pertinenziali e di interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, previsti dal comma 3 dell’articolo 16-bis del TUIR. La maggiorazione anche sui lavori condominiali. Nel caso in cui gli interventi agevolati riguardino parti comuni degli edifici, come messo nero su bianco nella circolare, la maggiorazione deve essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino, ammessa alla detrazione, nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale. _____© Riproduzione riservata _____ n ---End text--- Author: GIULIANO MANDOLESI Heading: RESTANO INVECE COL 36% I FAMILIARI CONVIVENTI DEL PROPRIETARIO CHE SOSTENGONO LA SPESA Highlight: Image: -tit_org- Detrazione maggiorata anche per interventi condominiali -sec_org-