ITALIA OGGI
Dir. Resp. Pierluigi Magnaschi
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Edizione del 20/06/2025
Estratto da pag. 22
Circolare delle Entrate sulle detrazioni per gli interventi sugli immobili dopo la Manovra Bonus edilizi, conta il risultato Il 50% per la prima casa anche se adibita tale a fine lavori DI FABRIZIO G. POGGIANI onus edilizi per recupero del patrimonio edilizio, per efficientamento energetico e per interventi antisismici nella percentuale maggiore del 50%, in luogo di quella ordinaria del 30/36%, per gli interventi eseguiti sull’unità immobiliare adibita, anche a chiusura dei lavori, ad abitazione principale dal proprietario o dal titolare di diritti reali. Dal 2025, invece, saltano gli incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con caldaie a condensazione e con generatori di aria calda, alimentati a combustibili fossili. Così l’Agenzia delle entrate, con la circolare 8/E del 19/6/2025, in tema di detrazioni spettanti per gli interventi edilizi sugli immobili, dopo le novità introdotte dalla legge di bilancio 2025. La previsione della Manovra. Il comma 54 dell’art. 1 della legge di bilancio 2025 interviene, innanzitutto, sul comma 3-ter dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir) concernente la detrazione delle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione degli edifici e, B quindi, l’Agenzia delle entrate, prendendo atto delle modifiche intercorse, conferma che, per quanto concerne la ristrutturazione edilizia e l’ecobonus, la detrazione ordinaria è fissata al 30% per le spese sostenute nel triennio 2025/2027, fatti salvi gli interventi di sostituzione dei gruppi elettrogeni di emergenza per i quali la detrazione resta fissata nella misura del 50%. Efficientamento, spese confermate. La circolare (su cui Confedilizia ha espresso soddisfazione, avendo recepito alcune sue interpretazioni normative) prende atto che il comma 55, alla lett. a), per le spese sostenute per l’efficientamento energico fino al 31/12/2024 restano confermate ma che lo stesso rimodula la percentuale di detrazione, mediante l’introduzione del comma 3-quinquies all’art. 14 del dl 63/2013; ne consegue che per le sostituzioni di impianti di climatizzazione invernali alimentate a combustibili fossili, la detrazione viene fissata al 36%, per le spese sostenute nel 2025, e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027, con un incremento al 50% o al 36%, se relative a interventi eseguiti sull’abitazione principale, mantenendo la soglia massima di spesa in euro 96.000. La detrazione applicabile. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di efficientamento energetico (ecobonus) e per quelli antisismici, infatti, la detrazione risulta applicabile nella percentuale del 50% per le spese sostenute nel 2025 e del 36% per le spese sostenute nel 2026 e 2027, se gli interventi sono realizzati sull’immobile destinato ad abitazione principale dal proprietario o dal titolare di diritti reali, anche se l’immobile viene così adibito al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze. Micro-generatori agevolati. Posta l’esclusione dalle detrazioni per la ristrutturazione o l’efficientamento energetico per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (caldaie condensazione e generatori di aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili), in ossequio all’indirizzo comunitario di tutelare l’ambiente, a partire dal 2025 (le spese fino al 31/12/2024 restano agevolate anche in caso di conclusione dei lavori nel 2025), le agevolazioni si potranno ancora applicare ai micro-cogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili, ai generatori a biomassa, alle pompe di calore ad assorbimento a gas e ai sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione. Abitazione principale. Con riferimento alla detrazione del 50%, destinata in via generale a tutti gli interventi eseguiti sull’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, l’agenzia precisa che la percentuale più elevata risulta applicabile sicuramente al proprietario o al titolare di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) ma anche (in linea con quanto sancito con la circ. 13/E/2023) anche se l’immobile è adibito a dimora abituale da parte di un familiare del contribuente (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo); per fruire dell’agevolazione pari al 50%, che spetta anche per gli interventi sulle pertinenze (garage e cantine), si rende necessario che l’immobile sia adibito ad abitazione principale almeno alla conclusione dei lavori edilizi. Superbonus e condomini. L’agenzia, riguardo alla detrazione maggiorata (superbonus), di cui all’art. 119 del dl 34/2020, spettante nella misura del 65% per le spese sostenute nel corso del 2025 da parte di condomìni, di persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità, di Onlus, di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, richiede necessariamente che, alla data del 15/10/2024, alternativamente, sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori (Cilas), sia stata adottata la delibera assembleare per i lavori condominiali o sia presentata l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo in presenza di demolizione e ricostruzione degli edifici. Ripartizione in dieci quote. I contribuenti che hanno sostenuto nel 2023 spese per interventi agevolati con il superbonus, possono optare per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo della detrazione, presentando una dichiarazione integrativa entro il 31/10/2025; il maggior debito va versato senza sanzioni o interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte riferite al 2024. ---End text--- Author: FABRIZIO G POGGIANI Heading: Highlight: Image: -tit_org- Bonus edilizi, conta il risultato -sec_org-