SOLE 24 ORE
Dir. Resp. Fabio Tamburini
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Edizione del 20/06/2025
Estratto da pag. 5
Sconti per gli acquisti, requisiti da provare entro la dichiarazione Il caso Per sismabonus e box auto ci sarà più tempo per avere il bonus al 50% Per gli acquisti nel 2025 di abitazioni o box auto pertinenziali, agevolati con il sismabonus acquisti, il bonus casa acquisti o il box auto acquisti, è possibile beneficiare della detrazione Irpef piena al 50%, se si adibisce ad abitazione principale, entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative al 2025 (cioè, il 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre è un sabato), l’unità acquisita o l’abitazione di cui il box è pertinenza. C’è anche questo importante chiarimento nella circolare n. 8/ E, secondo la quale la persona fisica che nel triennio 2025-2027 desidera beneficiare del sismabonus acquisti, del bonus casa acquisti o del box o posto auto acquisti, applicando le percentuali più elevate, cioè quelle dedicate «ai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento» su «unità immobiliare adibita ad abitazione principale» (del 50% nel 2024 o 36% nel 2026 e nel 2027), deve adibire a propria abitazione principale (o, si ritiene, dei suoi familiari) l’unità immobiliare oggetto di compravendita o l’immobile di cui il box o il posto auto costituisce pertinenza «entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione». Le Entrate, quindi, hanno chiarito una condizione prevista dalla legge di Bilancio 2025 per il bonus casa ordinario, l’ecobonus e il sismabonus, che però era di difficile applicazione pratica per i bonus edilizi dedicati agli acquisti, che prevedono un rogito; le persone fisiche, al momento della stipula dell’atto notarile, non possono infatti avere già adibito l’unità immobiliare, che stanno acquistando, ad abitazione principale, dal momento che non è ancora nella loro disponibilità. Come previsto in generale, si ritiene che, anche in questi casi, sia applicabile la definizione dell’articolo 10, comma 3-bis, del Tuir, secondo cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari» (coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado; articolo 5, comma 5, del Tuir) «dimorano abitualmente». Si ricorda che per beneficiare del sismabonus acquisti, nel triennio 2025-2027, è necessaria la riduzione di almeno una classe di rischio sismico (non è necessaria la riduzione di almeno 2 classi), a differenza di quando accade per il sismabonus ordinario nel triennio 2025-2027, per il quale, nella sostanza, si applica solo quanto previsto dall’articolo 16, commi 1bis e 1-ter del Dl n. 63/2013, il quale non richiede alcuna riduzione di classi di rischio sismico. L’altro chiarimento Sempre ieri, nella risposta n. 165, le Entrate hanno confermato che non spetta il sismabonus acquisti all’acquirente di un’unità immobiliare, se l’acquisto avviene mediante l’utilizzo di una provvista di denaro messa a disposizione dai genitori, tramite una «liberalità indiretta», in quanto in questo caso l’acquirente non è il soggetto che ha sostenuto le spese. Il chiarimento è applicabile, per analogia, anche al bonus casa acquisti e al box auto acquisti, in quanto per i bonus edilizi vale il principio secondo il quale il soggetto beneficiario del bonus deve essere colui che «sostiene la spesa». Pertanto, l’agevolazione non spetta al soggetto che «pur essendo acquirente dell’unità immobiliare, non è il soggetto che ha sostenuto la spesa relativa all’acquisto» (risposta n. 351/2022). Non rileva, quindi, il fatto che i genitori abbiano inserito nel bonifico, effettuato dal conto corrente intestato agli stessi, il codice fiscale del figlio, «quale soggetto beneficiario della detrazione». Peraltro, si ricorda che non è necessario effettuare il bonifico parlante per il sismabonus acquisti. Non serve il bonifico «parlante» neanche per il bonus casa acquisti. Per il box auto acquisti, attestato dall’atto notarile, invece, è necessario il pagamento con bonifico «parlante» ovvero con altri mezzi, solo previo rilascio da parte del venditore di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente. © RIPRODUZIONE RISERVATA ---End text--- Author: Luca De Stefani Heading: Highlight: La circolare spiega come rispettare i paletti per i bonus quando è sottoscritto un rogito notarile Image: -tit_org- Sconti per gli acquisti, requisiti da provare entro la dichiarazione -sec_org-