ITALIA OGGI SETTE
Dir. Resp. Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 21384 - Diffusione: 23482 - Lettori: 82000
Edizione del 20/10/2025
Estratto da pag. 32
Finalità abitativa da soddisfare
Finalità abitativa da soddisfare vato il termine di tre anni nella costruzione. L’orientamento della Cassazione. Contro la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui hanno resistito con controricorso i contribuenti, che successivamente hanno depositato memoria illustrativa. I contribuenti hanno sostenuto che l’agevolazione doveva essere estesa alle “case di abitazione, ancorché non ultimate”, purché restasse l’originaria destinazione, e anche ai contratti d’appalto per la costruzione di case non di lusso e hanno richiamato le norme applicabili alla fattispecie. La questione riguarda, in sostanza, la assimilabilità dell’operazione posta in essere a quella degli immobili “in corso di costruzione”, ai quali si applica l’agevolazione. Nell’ordinanza si legge che già in precedenza la Corte aveva chiarito che l’agevolazione spetta anche con riferimento agli immobili in costruzione, determinando inoltre il termine massimo di realizzazione, individuandolo nel termine di decadenza triennale del potere di accertamento dell’ufficio erariale; questo in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi di cui all’art. 76 co. 2 del dpr n. 131 del 1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell’atto: “le agevolazioni per l’acquisto della cosiddetta prima casa spettano anche all’acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione non di lusso; tali benefici, tuttavia, possono essere conservati soltanto qualora sussista la finalità dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione, e venga da questi realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi di cui all’art. 76 co. 2 del dpr n. 131 del 1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell’atto”. Per l’ordinanza n. 25761/2025 in commento, quindi, le argomentazioni giuridiche poste a fondamento dei principi sinora illustrati possono essere riassunte nell’affermazione secondo cui, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni prima casa, l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale dell’acquirente prevale rispetto al suo stato in divenire al momento dell’acquisto. Di conseguenza, anche la peculiare fattispecie della cessione di immobile di unità abitativa da costruire dev’essere ricompresa nel perimetro della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al dpr 131/86, considerato che la ratio sottesa alla menzionata Nota II-bis è quella di favorire l’acquisto della casa da adibire a prima abitazione; diversamente opinando, si darebbe vita a una irragionevole disparità di trattamento tra chi acquista un’abitazione già completata e chi, con lo stesso intento abitativo, acquista un bene ancora da ultimare laddove l’operazione di do ut facias persegua la finalità di assicurare una prima casa all’acquirente e sempre che l’effettiva destinazione dell’immobile a residenza sia realizzata “entro i termini di legge”. Per le stesse ragioni, la Cassazione con l’ordinanza n. 3913/2025 già si era espressa a favore della spettanza dei benefici fiscali prima casa all’acquirente di immobile collabente da destinarsi, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo. Ulteriori principi. L’ordinanza n. 25761/2025 lascia impregiudicata (verosimilmente perché irrilevante nella concreta fattispecie oggetto di causa) la questione concernente il termine entro il quale l’acquirente dell’immobile da costruire è tenuto a trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile per poter applicare l’agevolazione prima casa. Già la stessa Corte, nella sentenza n. 5180/2022, ammette che la necessità di attribuire al contribuente un termine massimo di tre anni per l’edificazione dell’immobile è dovuta al fatto che il legislatore per tale condizione non ha posto alcun termine, mentre nel caso del trasferimento della residenza il termine è stato espressamente previsto in diciotto mesi. Tuttavia, nel caso in cui l’immobile da costruire (o da ricevere in permuta) non sia ultimato entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto, l’esame complessivo della normativa suggerisce al contribuente l’obbligo (cautelativo) di trasferire la propria residenza in qualsiasi altro immobile di quel Comune. _____© Riproduzione riservata______ n ---End text--- Author: Redazione Heading: Highlight: Ai fini dell’agevolazione, l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale prevale rispetto al suo stato in divenire Image: -tit_org- Finalità abitativa da soddisfare -sec_org-