ITALIA OGGI SETTE
Dir. Resp. Pierluigi Magnaschi
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Edizione del 20/10/2025
Estratto da pag. 25
Giudicato favorevole esteso ai comproprietari
Giudicato favorevole esteso ai comproprietari Il giudicato favorevole ottenuto anche da uno soltanto di più comproprietari, con cui la pronuncia definitiva abbia escluso la natura edificabile degli immobili ottenuti dagli stessi in successione, vale anche nel giudizio poi instaurato successivamente dagli altri rispetto all’avviso di accertamento Imu che ne riproponga l’edificabilità È il canone adottato dalla sentenza n. 1013/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Latina (giudice monocratico Costantino Ferrara) e depositata il 19 settembre. Quattro contribuenti impugnavano un avviso di accertamento emesso dal comune di Santi Cosma e Damiano (Lt) con il quale si recuperava l’Imu dovuta per il 2019 su fondi dagli stessi acquisiti in comproprietà a seguito di successione mortis causa. Deducevano, nell’impugnazione, l’illegittimità del recupero in quanto rapportato a un valore commerciale delle aree che non teneva conto di quello stabilito in via definitiva con sentenza passata in giudicato dello stesso collegio pontino che, in accoglimento del ricorso contro un medesimo atto precedente, proposto da uno solo dei ricorrenti, aveva escluso la natura edificabile di quei fondi. Il comune, invece, insisteva sulla correttezza dell’atto in quanto assumeva alla base il piano regolatore generale che aveva individuato quei fondi come edificabili, contestando altresì l’effetto estensivo del giudicato alla fattispecie esaminata, essendo lo stesso stato ottenuto soltanto da uno dei comproprietari. Il giudice pontino ha però accolto il ricorso dei contribuenti, richiamando l’orientamento di Cassazione (cfr. ex multis Cass. n. 25621/2022) secondo cui in tema di solidarietà tributaria, qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l’avviso di accertamento, ottenga un giudicato a sé favorevole, non è precluso all’altro coobbligato, rimasto inerte di fronte all’avviso, di opporre all’amministrazione tale giudicato favorevole, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ.. La prevalenza dell’unitarietà dell’obbligazione solidale nascente dallo stesso titolo sul suo aspetto pluralistico, sancita dal citato art. 1306 cod. civ., opera, infatti, sul piano processuale come deroga ai limiti soggettivi del giudicato e ne consente l’estensione, prescindendo dalle vicende extraprocessuali relative alla situazione sostanziale in cui versa il condebitore inerte, il quale perciò non incontra limiti diversi da quelli costituiti dal giudicato diretto o da preclusioni processuali. La Cgt, quindi, accogliendo il ricorso, arriva a tali conclusioni anche considerando che nel caso di specie nemmeno vi fosse, contrariamente a quanto sosteneva il comune, un fatto variabile legato alla successiva annualità. Nicola Fuoco ---End text--- Author: Nicola Fuoco Heading: Highlight: LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA (…) Al fine della riconoscibilità nel presente procedimento del valore del giudicato acquisito proprio dalla pronuncia di questa stessa Corte, nemmeno depone in senso inverso quanto dedotto dal comune costituitosi che, invece, avvalora tale forza di giudicato esterno ex art. 2909 c.c. invocata dalle parti. Va premesso che secondo l’orientamento costante di questa Corte, in tema di solidarietà tributaria, qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l’avviso di accertamento, ottenga un giudicato a sé favorevole, non è precluso all’altro coobbligato, rimasto inerte di fronte all’avviso, di opporre all’amministrazione tale giudicato favorevole, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ.; la prevalenza dell’unitarietà dell’obbligazione solidale nascente dallo stesso titolo sul suo aspetto pluralistico, sancita dal citato art. 1306 cod. civ., opera, infatti, sul piano processuale come deroga ai limiti soggettivi del giudicato e ne consente l’estensione, prescindendo dalle vicende extraprocessuali relative alla situazione sostanziale in cui versa il condebitore inerte, il quale perciò non incontra limiti diversi da quelli costituiti dal giudicato diretto o da preclusioni processuali (tra le tante: Cass., sez. 5ª, 22 luglio 2016, nn. 15166 e 15167; Cass., sez. 5ª, 8 marzo 2017, nn. 5933 e 5934; Cass., sez. 5ª, 13 aprile 2018, n. 9210; Cass., sez. 5ª, 19 dicembre 2018, n. 32813; Cass., sez. 5ª, 31 agosto 2022, n. 25621). Tale principio trova, dunque, il suo limite principale nella formazione di un giudicato sfavorevole nei confronti del coobbligato che invochi l’applicazione del giudicato favorevole ad altro coobbligato nei confronti dell’ente impositore, trovando in tal caso l’estensione ex art. 1306 cod. civ. ostacolo insormontabile nella preclusione maturatasi con l’avvenuta definitività della sua posizione (tra le tante: Cass., sez. 5ª, 14 marzo 2017, n. 16560; Cass., sez. 5ª, 9 febbraio 2018, n. 3204; Cass., sez. 5ª, 1° febbraio 2019, n. 3105; Cass., sez. 5ª, 15 dicembre 2022, n. 36713; Cass., sez. 5ª, 8 novembre 2023, n. 31127; Cass., sez. 5ª, 14 agosto 2024, n. 22846). Ebbene, a fronte di tale orientamento non può non riconoscersi effetto, rispetto ai fatti valutati oggetto di quella sentenza definitiva, al giudicato formatosi con essa, e rispetto alle medesime questioni di fatto, anche con riguardo agli altri ricorrenti oggi attivatisi contro l’avviso opposto, basato sulla stessa edificabilità invocata dall’ente comunale e in via definitiva esclusa giudizialmente. (…) Image: -tit_org- Giudicato favorevole esteso ai comproprietari -sec_org-