ITALIA OGGI
Dir. Resp. Pierluigi Magnaschi
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Edizione del 14/10/2025
Estratto da pag. 28
Aiuto difficile perchiha già lavoriin corso
Aiuto difficile per chi ha già lavori in corso Difficile, ancorché non impossibile, agganciare il Conto termico 3.0 che entrerà in vigore il 25 dicembre 2025 per chi ha interventi edilizi in corso, se questi incidono sulla dotazione dell’unità immobiliare di un impianto di climatizzazione che, per espressa previsione del decreto 7 agosto 2025, deve essere esistente. Ai sensi degli articoli 5 e 8 del citato decreto, entrambi titolati «Tipologie di interventi incentivabili», sono infatti ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi eseguiti su «edifici esistenti, in parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione». Il concetto è ulteriormente precisato all’articolo 10, dedicato alle «Condizioni di ammissibilità», ove si legge che «sono ammissibili gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto solo se realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto», vale a dire al 25 dicembre 2025. Ne consegue che, nel caso in cui l’edificio sia esistente ma interessato da una pratica edilizia di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o restauro, sarà necessario verificare con attenzione la tipologia di opere in corso e se queste possano consentire, nell’eventualità di un futuro controllo, di sostenere la continuità della dotazione impiantistica alla data del 25 dicembre. Diversamente, il rischio è di perdere i requisiti minimi richiesti per l’accesso all’incentivo. Va da sé che, laddove l’intervento abbia carattere «profondo» – ad esempio comporti il rifacimento dei solai o della copertura con conseguente rimozione del sistema di smaltimento dei fumi – la tesi della preesistenza dell’impianto di climatizzazione risulterà difficilmente sostenibile. Al contrario, qualora gli interventi siano di minore entità, interessando solo parti esterne o locali interni non collegati al sistema impiantistico, l’accesso al Conto termico non è automaticamente precluso. Ogni situazione dovrà essere valutata caso per caso, con particolare riguardo agli interventi edilizi per i quali i committenti intendano integrare le agevolazioni fiscali – che dal 2026 subiranno un ridimensionamento – con ulteriori misure di sostegno, come appunto il Conto termico 3.0. In tali ipotesi sarà essenziale documentare la preesistenza dell’impianto di climatizzazione. A tal fine, la prassi più corretta consisterà nel predisporre una perizia fotografica trasmessa a mezzo Pec e corredata da scatti contenenti elementi di datazione certa, come ad esempio un quotidiano recante la data del giorno, così da attestare in modo inequivocabile la presenza dell’impianto alla data di entrata in vigore del decreto. Solo in questo modo sarà possibile dimostrare il possesso del requisito e accedere agli incentivi, che possono coprire fino al 65% delle spese sostenute, inclusi i costi per la dismissione e lo smaltimento dell’impianto preesistente. Nel caso degli edifici residenziali (con esclusione delle categorie catastali A/8, A/9 e A/10), gli interventi ammessi comprendono la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi a maggiore efficienza energetica, la realizzazione di sistemi ibridi “factory made”, l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, la sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con pompe di calore, l’allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti, nonché la sostituzione totale o parziale degli impianti esistenti con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili. Cristian Angeli _____© Riproduzione riservata _____ n ---End text--- Author: Cristian Angeli Heading: Highlight: Image: -tit_org- Aiuto difficile perchiha già lavoriin corso -sec_org-