ITALIA OGGI
Dir. Resp. Pierluigi Magnaschi
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Edizione del 30/07/2025
Estratto da pag. 24
Due recentissime sentenze con posizioni contrapposte sul caso Milano Edificabilità, giudici divisi Cassazione e Tar discordanti sui piani attuativi iudici della Cassazione e del Tar Lombardia divisi sui piani attuativi. Nelle zone in cui sono consentite costruzioni con volumi superiori a 3 m³/m² di area edificabile, ovvero altezze superiori a 25 metri, non possono essere realizzati edifici se non previa approvazione di un apposito piano particolareggiato o di una lottizzazione convenzionata estesi all’intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti. È questo il principio sancito dall’art. 41 quinquies, comma 6, della legge urbanistica n. 1150/1942, richiamato dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 26620 del 21 luglio 2025, che ha affermato con chiarezza come, in assenza di un piano attuativo, non sia possibile realizzare edifici con dimensioni o altezze rilevanti. Quindi l’autorizzazione alla costruzione può essere rilasciata solo in presenza di uno strumento attuativo che definisca indici e G parametri planivolumetrici. Il caso riguardava la nota indagine della Procura di Milano su grattacieli realizzati in aree già completamente urbanizzate, ma in assenza di un piano attuativo. Per tali interventi era stato disposto il sequestro preventivo ed era stata avviata un’azione penale per lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 380/2001. Secondo la Cassazione, il requisito del piano attuativo non può essere superato dal solo fatto che l’area sia già urbanizzata. Il vincolo scatta ogniqualvolta siano superate le soglie volumetriche o altimetriche indicate dal comma 6 dell’art. 41 quinquies. Il legislatore – osservano i giudici – ha inteso fissare un principio oggettivo e inderogabile, indipendente dallo stato urbanistico preesistente. È quindi la rilevanza dell’intervento sotto il profilo dell’impatto territoriale, e non la presenza di opere di urbanizzazione, a rendere imprescindibile la pianificazione esecutiva. La pronuncia della Cassazione si pone in contrasto con una recente sentenza del TAR Lombardia (sentenza n. 2747 del 22 luglio 2025), riferita a un caso diverso, anch’esso localizzato a Milano, relativo a un edificio di analoga consistenza volumetrica. In quel contesto, il giudice amministrativo ha ritenuto legittima la realizzazione dell’intervento anche in assenza di piano attuativo, valorizzando la completa urbanizzazione dell’area e la presenza di opere primarie già esistenti. Nel caso di specie, il TAR Lombardia ha concluso: “dall’esame documentale e dal contraddittorio processuale non si rinvengono elementi concreti tali da scalfire, sul piano della logicità e ragionevolezza, la scelta del Comune di consentire, nella fattispecie de qua, l’intervento con P.d.C. senza la predisposizione di una pianificazione attuativa: non risulta dagli atti di causa una compromissione dei valori urbanistici o la necessità di correggere un disordine edificativo in atto”. La sentenza esprime dunque un orientamento più flessibile, volto a valorizzare le condizioni di fatto del tessuto urbano e a contenere gli oneri procedurali laddove l’intervento risulti compatibile con lo stato dei luoghi. Un’impostazione che privilegia la continuità edilizia nei contesti consolidati e che sembra riflettere una prassi operativa diffusa, soprattutto nei grandi centri urbani. Il contrasto tra la visione penalistica e quella amministrativa apre un fronte interpretativo di rilievo per i tecnici e per le amministrazioni locali. Da un lato, si rafforza l’idea che il superamento delle soglie volumetriche e altimetriche imponga automaticamente la pianificazione attuativa; dall’altro, resta aperto il tema della compatibilità tra gli strumenti edilizi semplificati e gli interventi a maggiore impatto insediativo. Il rischio è quello di una disomogeneità applicativa tra giurisdizione penale e amministrativa, con ricadute potenzialmente rilevanti anche sulla stabilità dei titoli edilizi già rilasciati. ---End text--- Author: CRISTIAN ANGELI Heading: Highlight: Image: -tit_org- Edificabilità, giudici divisi -sec_org-